a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini

accesso agli atti, gara, graduatoria

Accesso agli atti e dilazione temporale per la notificazione del ricorso: differenze tra vecchio e nuovo codice

In tema di accesso agli atti, il nuovo codice ha introdotto una disposizione inedita, l’art. 35, che al comma 1 prevede che “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano in modalità digitale l’accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme, ai sensi degli articoli 3-bis e 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”.
La disposizione in parola abroga e sostituisce l’art. 76, comma 2 del d.lgs. 50/2016 (“su richiesta scritta dell’offerente e del candidato interessato, l’amministrazione aggiudicatrice comunica immediatamente e comunque entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta”), e conseguentemente rende inapplicabile il peculiare termine di proroga del termine impugnatorio elaborato dalla giurisprudenza sotto la vigenza del precedente codice.
Su tale premessa, il Giudice adito ha ritenuto tardivo il ricorso promosso da parte ricorrente in quanto notificato oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 90 del d.lgs. 36/2023. Infatti, sebbene l’istanza di accesso ai documenti fosse stata presentata dalla ricorrente in data 30.4.2024 (cioè il giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria sulla piattaforma di gara) e la stazione appaltante avesse riscontrato tale istanza in data 20.5.2024, cioè, entro la scadenza (29.5.2024) del termine impugnatorio di 30 giorni dalla comunicazione, il ricorso è stato, però, notificato in data 14.6.2024.
Orbene, considerata l’intervenuta inapplicabilità del differimento del termine di impugnazione a seguito di accesso agli atti, il ricorso, che sotto il vigore del previgente codice dei contratti sarebbe stato tempestivo, nel vigente d.lgs. 36/2023 è da ritenersi tardivo.

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